DELIBERA N. 1 Seduta del 22.03.1999
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 157 del 7.7.1999
OGGETTO: Adozione delle misure di salvaguardia relative al progetto di piano per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave
IL COMITATO ISTITUZIONALE
PREMESSO che nella seduta del 6 maggio 1998 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge 183 del 18 maggio 1989, come integrata dalla legge 493 del 4 dicembre 1993, il Progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave;
PREMESSO che il Progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche costituisce la prima fase di una pianificazione di bacino che si viene costituendo mediante Piani stralcio di cui quello adottato è riferito alla gestione delle risorse idriche;
PREMESSO che l'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989 n.183 individua tra gli obiettivi dell'attività di pianificazione l'attuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte comunque a garantire che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;
VISTO l'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che attribuisce all'Autorità di bacino la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, nonché l'adozione delle misure per la pianificazione della economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse;
CONSIDERATO che nella relazione del progetto di Piano adottato (fase conoscitiva), sono descritte le criticità del sistema degli usi del fiume Piave ed individuati i criteri (anche metodologici) che permettono di definire la portata di minimo rispetto, così come specificato e motivato all'art.5 delle norme di attuazione del progetto. Tale portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve essere assicurata da ogni tipo di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere;
CONSIDERATO che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata liquida sono segnalati nel bacino del Piave soprattutto durante la stagione estiva e spesso anche durante quella tardo primaverile e che ciò comporta la completa mancanza d'acqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e sub-affluenti, dando luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientali ed a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;
CONSIDERATO che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta:
a) la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;
b) la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva;
CONSIDERATO che in relazione alla realizzazione del serbatoio idroelettrico del Vajont, avente un invaso previsto di 150 milioni di mc, sono state aumentate in media di circa il 16%, nel periodo 1 giugno-1 settembre, le concessioni che prelevano l'acqua dalla traversa di Fener, Nervesa e dal sistema S. Croce-Castelletto-Nervesa;
CONSIDERATO che la mancata utilizzazione del bacino del Vajont, per i noti eventi successi nel 1963, ha reso indisponibile il corrispondente volume d'invaso, mentre sono rimasti in essere gli aumenti dei prelievi nelle località soprarichiamate e che ciò influisce negativamente, durante il periodo siccitoso, sulle portate fluenti presenti in alveo contribuendo in modo determinante al prosciugamento dell'alveo a valle di Nervesa;
CONSIDERATO che nelle more della approvazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche e al fine di tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale connessi con la pianificazione delle economia idrica, e al fine di stabilire criteri in ordine alle attività amministrative in materia di concessioni di derivazioni d'acqua, risulta necessario adottare con urgenza appropriate misure che salvaguardino gli interessi e le finalità perseguite dal Piano in attesa della sua definitiva approvazione, anche alla luce dei principi stabiliti dalla L.183/89;
VISTO il parere favorevole sull'iniziativa espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 10.12.1998;
VISTO l'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare:
l'art. 17-6 bis della legge che attribuisce all'Autorità di bacino, la facoltà di adottare, tramite il Comitato Istituzionale, in attesa della approvazione del piano di bacino idonee misure di salvaguardia;
l'art. 17-6 ter della legge che consente, per altro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
RICHIAMATO per quanto occorre l'art.43, comma 4 del R.D. 11 dicembre 1933 n 1775;
RICHIAMATO per quanto occorre l'art.55, comma 1, lett. C del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;
DELIBERA
ARTICOLO 1
Obiettivi delle norme di salvaguardia
Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse e salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave di un minimo deflusso di rispetto, nonché tutelarne le risorse idriche sotterranee, in conformità alle prescrizioni del "Progetto di Piano di Bacino" adottato il 6 maggio 1998, nonché per stabilire gli aspetti non ancora compiutamente disciplinati, sono adottate norme di salvaguardia che anticipano, in parte, i contenuti riportati nella Parte IV - Fase Programmatica di detto Progetto.
Formano parte integrante della presente deliberazione le norme di cui agli artt. 4 - 5 - 6 - 8 - 9 e 14 riportate nell'allegato 1, che costituiscono uno stralcio delle "norme di attuazione del piano" di cui al paragrafo 15 del progetto di piano in quanto strettamente correlate con gli articoli che seguono.
ARTICOLO 2
Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validità
Ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993 n. 493, le presenti norme di salvaguardia, applicate alle risultanze del progetto di piano di bacino come sopra adottato, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
ARTICOLO 3
I rinnovi e le nuove istanze di concessione
Si richiamano a tale proposito gli articoli 6,8 e 9 delle Norme di attuazione del Progetto di Piano adottato dal Comitato Istituzionale il 6 maggio 1998, i cui contenuti formano parte integrante della presente deliberazione.
In relazione a quanto riportato in premessa circa il serbatoio del Vajont ed a quanto previsto dal Progetto di Piano, per le grandi derivazioni irrigue in atto e attualmente in fase di rinnovo, si opera, in via preliminare, per il periodo di anni tre, una riduzione della portata massima concessa pari al 15% di quanto indicato nel titolo di concessione, considerandosi detta misura compresa nelle azioni di Piano. La portata corrispondente alla riduzione del 15% dovrà essere mantenuta nell'alveo del Piave.
ARTICOLO 4
Quantificazione del minimo deflusso di rispetto
E' fissato per ogni corpo idrico superficiale naturale, ricadente nel bacino del Piave una portata di rispetto secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 e 14 della norme di attuazione del progetto di piano; articoli i cui contenuti ed effetti vengono integralmente richiamati, unitamente all'allegato 2 a formare parte integrante della presente deliberazione. La portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve essere assicurata da ogni tipo di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere.
ARTICOLO 5
Osservanza delle norme
All'osservanza delle presenti Norme di salvaguardia provvedono, gli Uffici del Genio Civile Regionale, i Nuclei Operativi del Magistrato alle Acque di Venezia, e gli Uffici Compartimentali di Venezia del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e del Servizio Dighe (Presidenza del Consiglio dei Ministri-Servizi tecnici Nazionali), secondo le rispettive competenze.
In caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme, da parte di soggetti titolari di concessione, i soggetti vigilanti nonchè l'Autorità di bacino, segnalano all'Amministrazione concedente tale mancanza ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 55 comma 1 lett. C del R.D. 11/12/1933 n. 1775 che può comportare la decadenza del diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica.
ARTICOLO 6
Pubblicazione della deliberazione
Copia della presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.
ARTICOLO 7
Deposito della deliberazione
Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici (Magistrato alle Acque di Venezia), l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Segreteria Tecnica), nonché presso la Regione del Veneto (Giunta regionale).
Roma, 22 marzo 1999
IL PRESIDENTE
Ministro dei Lavori Pubblici (Dott. Enrico Micheli)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Govi)
ALLEGATO 1
Estratto dalle " NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO DEL PIAVE"
approvato dal C. I. del 6 maggio 1998
ART. 1
omissis
ART. 2
omissis
ART. 3
omissis
ART. 4
DEFINIZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE (DMV)
E' fissato, per ogni corpo idrico superficiale ricadente nel bacino del Piave il deflusso per garantire la tutela della biocenosi acquatica, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.
ART. 5
QUANTIFICAZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE
In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali rivolti a determinare leffettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la predetta tutela dellecosistema acquatico, il deflusso minimo vitale é assunto nel minimo deflusso di rispetto da valutarsi mediante il seguente algoritmo:
Q(DMV) = (Kbiol + Knat) * Q(DMV)idrol ovvero
Q(DMV) = (Kbiol + Knat) * 0.33 * P * 1.90 * S0,8 * qmedia/1000 ovvero
Q(DMV) = (Kbiol + Knat) * 207 * S0,8 * qmedia*10-6
dove:
S é la superficie sottesa, espressa in Kmq;
qmedia é la portata media specifica relativa alla tratta omogenea alla quale appartiene la sezione identificata, il cui valore, espresso in l/s per Kmq, è indicato nell'Allegato A, che fa parte integrante delle presenti norme;
Kbiol é l'indice di criticità biologica;
Knat é l'indice di criticità naturalistica;
P é l'indice di perennità, rapporto tra portata della durata di 355 giorni e la portata media, che si assume pari a 0,33;
1) Per le concessioni attualmente in atto, siano esse riferite a grandi e piccole derivazioni sono assunti per gli indici di criticità biologica e naturalistica i seguenti valori:
Kbiol =1 e Knat = 0
2) Per le nuove concessioni, ovvero per quelle in fase di rinnovo, siano esse riferite a grandi e piccole derivazioni sono assunti per gli indici di criticità biologica e naturalistica i seguenti valori:
Knat = 0,5 per i parchi fluviali, nazionali, regionali o locali;
Knat = 0,4 per i parchi nazionali;
Knat = 0,3 per i parchi e le riserve naturali regionali;
Knat = 0,2 per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza provinciale;
Knat = 0,1 aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza degli enti locali;
Kbiol é definito secondo l'allegato 1.1 che fa parte integrante delle presenti norme. Per tutte le altre tratte di corpi idrici superficiali (tratte non presenti nell'elenco) il Kbiol di riferimento é quello corrispondente alla tratta classificata alla quale afferisce il corso d'acqua considerato.
3) Per le sorgenti la portata di minimo deflusso è fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrato negli ultimi 5 anni.
ART. 6
I RINNOVI E LE NUOVE ISTANZE DI DERIVAZIONE
In via transitoria il rinnovo delle piccole o grandi derivazioni dovrà essere limitato al periodo di tre anni dalla data del decreto di concessione.
Analogo termine vale per le istanze di nuove derivazioni.
Il rinnovo oppure l'assenso di nuove concessioni dovrà avvenire secondo i criteri e principi di cui al presente piano, tenuto presente quanto indicato nel successivo articolo 8.
ART. 7
omissis
ART. 8
IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA
Il risparmio della risorsa idrica è conseguito mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:
risanamento e graduale ripristino delle reti di adduzione che evidenziano rilevanti perdite;
installazione di idonei dispositivi di misura delle portate in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, secondo le modalità e le indicazioni impartite dal competente ufficio compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico nazionale;
adozione, nei cicli produttivi che prevedono lutilizzo della risorsa idrica, di idonee tecnologie atte a garantire il massimo risparmio della risorsa.
promozione dell'approvvigionamento idrico tramite apposite reti acquedottistiche.
ART. 9
NORME COMPORTAMENTALI PER L'UTILIZZO DELLE DERIVAZIONI
Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono regolate in modo da garantire il minimo deflusso vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati; la portata di cui agli artt. 4 e 5 deve essere assicurata immediatamente a valle della sezione di derivazione o dell' invaso interessato. Nei corpi idrici superficiali ove la portata fluente é inferiore a detto flusso di portata, non può essere praticata alcuna derivazione o invaso.
Il provvedimento di concessione tiene conto delleffettivo e documentato fabbisogno idrico del soggetto che ne fa richiesta, in relazione alla tipologia duso ed alla locale disponibilità della risorsa.
ART. 10
omissis
ART. 11
omissis
ART. 12
omissis
ART. 13
omissis
ART. 14
MODALITA' DI GESTIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI
Tutti i manufatti idraulici atti a derivare l'acqua dal reticolo idrografico del bacino del Piave dovranno essere dotati di idonei dispositivi di misura delle portate derivate entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano; la loro regolazione dovrà garantire con continuità il regolare deflusso della portata minima in alveo.
In corrispondenza delle traverse, in particolare, la portata di cui agli artt. 4 e 5 dovrà essere garantita da regolazione delle paratoie, che dovranno permettere, mediante luci a battente, il flusso della portata di cui agli artt. 4 e 5.
ART.15
omissis
ALLEGATO 1.1
Tratta omogenea |
Descrizione |
portata specifica media (l/sxKq) |
Coefficiente di criticità biologia (Kbiol) |
1 |
Fiume Piave, dalle origini a Cima Sappada |
37 |
1.4 |
2 |
Fiume Piave, da Cima Sappada alla confluenza del torrente Cordevole di Visdende |
38 |
1.6 |
3 |
Torrente Cordevole di Visdende, dalle origini alla confluenza in Piave |
33 |
1.2 |
4 |
Fiume Piave, tra la confluenza del torrente Cordevole di Visdende e la confluenza del torrente Padola |
34 |
1.4 |
5 |
Torrente Rin, dall'origine alla confluenza in Piave |
29 |
1.2 |
6 |
Torrente Frison, dalle origini alla confluenza in Piave |
36 |
1.2 |
7 |
Torrente Digon, dalle sorgenti alla confluenza in Piave |
28 |
1.2 |
8 |
Torrente Padola, dalle origini alla confluenza del rio Chiamora |
28 |
1.2 |
9 |
Torrente Padola, dalla confluenza con il rio Chiamora alla confluenza in Piave |
28 |
1.2 |
10+11 |
Fiume Piave, tra la confluenza del torrente Padola e la confluenza del torrente Ansiei |
31 |
1.2 |
12 |
Torrente Ansiei, dal lago di Misurina alla derivazione idroelettrica di Auronzo di Cadore |
34 |
1.6 |
13 |
Torrente Ansiei, dalla derivazione idroelettrica di Auronzo di Cadore all'imbocco del lago di S. Caterina |
34 |
1.4 |
14+15 |
Torrente Val di Rin, dalle origini alla confluenza nel torrente Ansiei |
34 |
1.2 |
16 |
Torrente Ansiei, dallo sbarramento del lago di S. Caterina alla confluenza in Piave |
34 |
1.4 |
17 |
Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Ansiei al lago di Centro Cadore |
33 |
1.4 |
18 |
Torrente Piova, dalle origini alla confluenza in Piave |
30 |
1.4 |
19 |
Rio Rin, dalle origini alla confluenza in Piave (lago di Centro Cadore) |
27 |
1.4 |
20 |
Torrente Cridola |
27 |
1.4 |
21 |
Fiume Piave, dallo sbarramento del lago di Cadore alla confluenza del torrente Boite |
31 |
1.6 |
22 |
Torrente Boite, dalle origini alla confluenza del rio Fanes |
36 |
1.4 |
23 |
Rio Fanes |
36 |
1.4 |
24 |
Torrente Boite, dalla confluenza del rio Fanes alla confluenza del torrente Bigontina |
35 |
1.8 |
25 |
Torrente Bigontina |
32 |
1.6 |
26 |
Torrente Boite, dalla confluenza del torrente Bigontina, alla confluenza del torrente Costeana |
34 |
1 |
27 |
Rio Costeana |
31 |
1.2 |
28 |
Torrente Boite, dalla confluenza del rio Costeana alla confluenza del rio Orsolina |
33 |
1.6 |
29 |
Rio Orsolina |
30 |
1.4 |
Tratta |
Descrizione |
portata specifica media (l/sxKmq) |
Coefficiente di criticità biologica (Kbiol) |
30 |
Torrente Boite, dalla confluenza del rio Orsolina al lago di Vodo di Cadore |
32 |
1.4 |
31 |
Torrente Boite, dallo sbarramento sul lago di Vodo al lago di Valle di Cadore |
32 |
|
32 |
Torrente Boite, dallo sbarramento sul lago di Valle alla confluenza in Piave |
32 |
1.4 |
33+34 |
Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Boite alla confluenza del torrente Maè |
31 |
1.4 |
35 |
Torrente Maè, dalla captazione presso Fusine alla confluenza del torrente Ru Torto |
34 |
1.4 |
36 |
Torrente Ru Torto |
33 |
1.4 |
37+38 |
Torrente Pramper |
34 |
1.2 |
39 |
Torrente Maè, dalla confluenza del torrente Pramper al lago di Pontesei |
34 |
1.6 |
40 |
Torrente Maè, dal lago di Pontesei alla confluenza in Piave |
34 |
1.4 |
41 |
Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Maè alla derivazione della centrale di Soverzene |
32 |
|
42 |
Fiume Piave, dalla derivazione della centrale di Soverzene alla confluenza del torrente Ardo |
32 |
1.6 |
43 |
Fiume Rai |
35 |
1.6 |
44 |
Torrente Tesa |
36 |
1.2 |
45 |
Torrente Ardo, dalle origini alla confluenza del torrente Medone |
30 |
1.4 |
46 |
Torrente Ardo, dalla confluenza del torrente Medone alla confluenza in Piave |
30 |
1.6 |
47 |
Fiume Piave, dalla confluenza del fiume Ardo alla confluenza del torrente Cordevole |
32 |
1.6 |
48 |
Torrente Cordevole, dalle sorgenti fino alla confluenza del rio Boè inclusa |
31 |
1.4 |
49 |
Torrente Cordevole, dalla confluenza del rio Boè enclusa alla confluenza del rio Andraz |
31 |
1.2 |
50 |
Torrente Cordevole, dalla confluenza del rio Andraz alla confluenza del torrente Pettorina |
31 |
|
51 |
Torrente Pettorina |
33 |
1.2 |
52 |
Torrente Fiorentina |
32 |
1.2 |
53 |
Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Pettorina al lago di Alleghe |
32 |
1.6 |
54 |
Torrente Cordevole, dalla derivazione del lago di Alleghe alla confluenza del torrente Biois |
32 |
1.8 |
55 |
Torrente Biois, dalle sorgenti alla derivazione di Canale d'Agordo |
34 |
1.2 |
56 |
Torrente Biois, dalla derivazione di Canale d'Agordo alla confluenza in Cordevole |
36 |
1.2 |
57 |
Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Biois alla confluenza del torrente Sarzana |
35 |
1.4 |
58 |
Torrente Rova, dalle sorgenti alla derivazione, prima della confluenza in Cordevole |
38 |
1.2 |
59+84 |
Torrente Sarzana |
38 |
1.2 |
60 |
Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Sarzana alla centrale di La Stanga |
35 |
1.6 |
Tratta |
Descrizione |
portata specifica media (l/sxKmq) |
Coefficiente di criticità biologica (Kbiol) |
61 |
Torrente Cordevole, dalla derivazione della centrale di La Stanga alla confluenza del torrente Mis |
36 |
1.6 |
62 |
Torrente Mis, dalle sorgenti al lago omonimo |
44 |
1.4 |
63 |
Torrente Mis, dal lago omonimo alla confluenza in Cordevole |
43 |
1.6 |
64 |
Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Mis alla confluenza in Piave |
37 |
1.6 |
65 |
Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole al canale di derivazione di Busche |
34 |
1.6 |
66 |
Fiume Piave, dal canale di derivazione di Busche al canale di derivazione Quero |
34 |
1.4 |
67 |
Fiume Sonna |
36 |
1.6 |
68 |
Fiume Piave, dalla derivazione a valle della centrale di Quero alla derivazione del canale della Vittoria, nei pressi di Nervesa |
34 |
1.4 |
69 |
Fiume Piave, dal canale della Vittoria alla confluenza con il fosso Negrisia (Ponte di Piave) |
24 |
1.8 |
70 |
Fiume Piave, dal Ponte di Piave fino a Fossalta |
28 |
1.6 |
71 |
Torrente Tegorzo |
32 |
1.4 |
72 |
Torrente Stizzon |
37 |
1.4 |
73 |
Torrente Colmeda |
33 |
1.4 |
74 |
Torrente Caorame, dalla confluenza con il torrente Stien alla confluenza in Piave |
44 |
1.6 |
75 |
Torrente Caorame, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Stien |
44 |
1.2 |
76 |
Torrente Stien |
44 |
1.6 |
77 |
Torrente Gresal |
32 |
1.4 |
78 |
Torrente Curogna |
30 |
1.4 |
79 |
Fiume Soligo, dal lago di Lago alla localit Tre Ponti |
36 |
1.6 |
80 |
Fiume Soligo, dalla localit Tre Ponti alla confluenza in Piave |
32 |
1.4 |
81 |
Torrente Lierza |
30 |
1.4 |
82 |
Torrente Negrisia |
26* |
1.6 |
83 |
Torrente Veses |
35 |
1.4 |
* media fra il valore della tratta 69 e 70